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Riportiamo di seguito le risposte ai quesiti di tipo amministrativo e fiscale piu' spesso sollevati dalle Associazioni di volontariato.
La rubrica riprende le FAQ amministrative e fiscali riportate nel trimestrale Ciesse Informa, curata dal dott. Alessandro Olivo, consulente fiscale ed amministrativo.
Buon approfondimento!
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In senso ampio può ritenersi associazione di volontariato qualsiasi associazione composta unicamente da soci volontari, che pertanto prestino il proprio apporto all'associazione in modo assolutamente gratuito senza percepire alcun tipo di retribuzione nemmeno per via indiretta.
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In realtà va detto che ormai da anni, in seguito all'approvazione della legge n.266/91, viene chiamata associazione di volontariato, in senso più tecnico, ogni associazione che sia iscritta, o che quantomeno possa astrattamente iscriversi, ai registri previsti dalla suddetta normativa e dalle successive normative regionali che hanno recepito i principi sanciti dalla legge n.266/91.
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La differenza tra le prime e le seconde consiste nel fatto che, mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione da responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Pertanto i creditori di un'associazione non riconsociuta potranno pretendere l'intero credito indifferentemente dall'associazione o dal singolo socio che ha contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'assocaizione.
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Per ottenere il riconoscimento le associazioni devono farne richiesta allo Stato (Prefettura) o alla Regione. È bene precisare che il riconoscimento della personalità giuridica presso gli appositi registri delle persone giuridiche è un procedimento assolutamente indipendente e diverso dall'iscrizione nei registri del volontariato, che viene condotto da uffici diversi, con presupposti e finalità diverse.
- Ai sensi degli articoli 2 e 18 della Costituzione, la libertà di associazione è un diritto fondamentale e una libertà inviolabile della persona. Numerose sono le tipologie di associazione regolate dal nostro ordinamento:
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- Associazioni/organizzazioni di volontariato (L. 266/91, L.R. 12/95)
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- Associazioni di promozione sociale (L. 383/00)
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- Associazioni sportive dilettantistiche (L. 91/81; L. 5846/96),
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- Circoli aziendali (art. 11 L. 300/70)
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- Organizzazioni/associazioni Non Governative (L. 49/87),
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- Associazioni iscritte all'anagrafe ONLUS (D.Lgs. 460/97)
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- Associazioni dei consumatori (L. 281/98),
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- Pro Loco (L.R. 33/81 e L.R. 45/83)
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- Associazioni culturali
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Si sottolinea, in ogni caso, che in Italia, la grande maggioranza delle organizzazioni non profit assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36-38 del codice civile, senza rivestire alcuna ulteriore qualifica formale, e senza iscrizione negli appositi registri e albi regionali. Inoltre, all'interno del "terzo settore" esistono altre tipologie di organizzazioni non profit diverse dalle associazioni: le cooperative sociali (L. 381/91, L.R. 24/94), le fondazioni (art. 14-35 c.c.), i comitati (art. 39-42 c.c.). La forma giuridica più adeguata è strettamente connessa alle finalità dell'ente, ai destinatari cui esso si rivolge, al tipo di attività che lo stesso intende perseguire.
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Innanzitutto va detto che la Onlus è un soggetto che è stato introdotto dal decreto legilsativo n. 460/97 con rilevanza esclusivamente fiscale. Quindi, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto possono rientrare nell'ambito Onlus varie figure già note ed esistenti dal punto di vista civilistico come asosciazioni, comitati, fondazioni o cooperative sociale che operino negli ambiti descritti dal suddetto art.10 nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che abbiano adeguato lo statuto includendo le previsioni richieste da tale normativa.
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L'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus viene effettuata inviando un'apposita comunicazione, reperibile sul sito del ministero delle Finanze, alla Direzione Regionale delle Entrate.
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Da sottolineare che le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri sono Onlus "di diritto" e come tali, per poter godere del trattamento riservato alle Onlus, sono esonerate dall'obbligo dell'invio della comunicazione.
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La richiesta di un codice fiscale, pun non essendo obbligatoria, è altamente consigliata e diviene indispensabile per una associazione iscritta o che chieda l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato. Il codice fiscale consente, infatti, di identificare esattamente l'associazione nei rapporti con gli altri enti, con i privati e con le amministrazioni pubbliche: serve ad esempio per registrare l'atto costitutivo e lo statuto, per erogare compensi ai collaboratori o ai dipendenti, per versare le ritenute d'acconto, per documentare le spese sostenute. Il codice fiscale va richiesto anche se l'associazione non svolge alcuna attività imponibile ai fini fiscali.
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Il codice fiscale è attribuito dagli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate competenti rispetto al luogo dove l'associazione ha la sede legale.
- Le operazioni poste in essere da una associazione nello svolgimento dell'attività istituzionale e nello svolgimento delle attività "Commerciali o produttive marginali" di cui al D.M.25/05/1995 richiedono solo l'attribuzione del codice fiscale e non l'apertura della partita Iva. In base alla L. 266/91 l'attività istituzionale e le attività "commerciali o produttive marginali" di cui al D.M. 25/05/1995 non costituiscono, infatti, cessioni di beni né prestazioni di servizi, e quindi, essendo fuori dal campo Iva, non implicano la necessità di aprire la partita iva. L'associazione dovrà quindi pagare anche l'Iva sugli acquisiti che i fornitori addebitano insieme al prezzo del bene o del servizio e - al pari di ogni consumatore finale - non potrà detrarla.
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L'apertura della partita Iva diviene sicuramente necessaria nel caso in cui l'associazione decida di svolgere anche una attività commerciale non marginale (e cioè una attività commerciale che va oltre i limiti descritti dal D.M. 25/05/1995).
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L'apertura della partita Iva va effettuata presso gli Uffici dell' Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività commerciale. In tal caso l'associazione diventerà "soggetto passivo" Iva: potrà detrarre l'Iva pagata sugli acquisti e dovrà applicare l'Iva ai beneficiari dell'attività (coloro che acquistano il servizio o il bene); dovrà tenere i registri Iva e inviare la dichiarazione annuale.
- La coincidenza temporale o meno dell'esercizio siociale con l'anno solare viene liberamente determinata dagli associati nello statuto dell'organizzazione. La coincidenza dei due periodi facilita indubbiamente la gestione dell'operatività dell'ente e gli adempimenti di natura fiscale che lo stesso deve svolgere in ottemperanza a precisi obblighi normativi.
- Nel caso in cui una adv intenda apportare delle modifiche al contenuto dello statuto deve convocare l'assemblea straordinaria, la quale provvederà a deliberare, secondo i quorum costitutivi e deliberativi
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previsti, in merito alle variazioni che si intendono apportare. Negli statuti è generalmente specificato il
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numero di soci che devono essere presenti affinché la riunione assembleare possa considerarsi validamente costituita (cd. quorum costitutivo) e il numero minimo di voti favorevoli necessario perché la delibera sia valida e applicabile (cd. quorum deliberativo), e lo statuto sia quindi modificato.
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Si sottolinea che la modifica statutaria in genere richiede delle maggioranze particolari legate alla delicatezza degli argomenti trattati, soprattutto in considerazione degli effetti che possono essere prodotti in capo all'adv da decisioni che mutano quanto stabilito in sede di costituzione della stessa. In base all'art. 21 del codice civile, la modifica dello statuto richiede la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Sotto il profilo civilistico, la legge non impone espressamente l'obbligo di tenuta di particolari libri né tantomeno il rispetto di particolari formalità nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di volontariato.
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L'unica eccezione riguarda il registro dei volontari che deve essere tenuto ai fini assicurativi e che è soggetto
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a vidimazione iniziale da parte del segretario comunale o di un notaio.
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In applicazione delle norme e principi del codice civile, si ritiene comunque opportuno compilare e conservare i seguenti libri:
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- il libro dei soci
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- il libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea,
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- il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo
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- il libro dell'organo di controllo (ove previsto).
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Per nessuno dei predetti libri è obbligatoria la vidimazione o la bollatura iniziale, per quanto sia possibile effettuarla per poter attribuire data certa a quanto riportato sugli stessi, presso la Camera di Commercio (ufficio Vidimazioni) pagando le relative spese.
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In base a quanto stabilito dalle Circolari 127/E del 19/05/1998, 168/E del 26/06/1998 e 22/E del 16/05/2005 emanate dalla Direzione Centrale del Ministero delle Finanze, le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali, in quanto considerate ONLUS di diritto (art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/97), non sono tenute a modificare i propri atti costitutivi e statuti per inserire accanto alla denominazione sociale la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
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Si intende tuttavia che, pur non essendovi alcun obbligo in tal senso, l'associazione iscritta, al fine di rendere noto ai terzi tale status, è assolutamente libera di inserire nella denominazione anche l'acronimo "ONLUS", modificando lo statuto con un'assemblea straordinaria e comunicando la variazione agli uffici competenti.
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Com'è noto, i costi bancari rappresentano un problema per la maggior parte delle associazioni di
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volontariato, anche se le offerte da parte dei vari Istituti di credito sono molteplici e diversificate. Risulta ovvio, comunque, che le condizioni bancarie vanno concordate e negoziate direttamente dall'associazione stessa con l'istituto bancario prescelto.
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Desideriamo informa le associazioni di volontariato ONLUS che per quanto concerne i costi relativi
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all'imposta di bollo applicata per legge sugli estratti conto, esse ne sono totalmente esenti.Tale esenzione è prevista dall'articolo 17 del DPR 40/97. Il Ministero delle Finanze, con risoluzione del 21/10/95 e del 4/11/1998, ha confermato che gli estratti conto delle Associazioni di Volontariato ONLUS, le Organizzazioni non Governative e le Cooperative sociali ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs 460/97, sono esenti da bollo.
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Tali risoluzioni sono state recepite dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), che con circolare n. 5 del 30/11/98 ha reso noto a tutti gli Istituti di credito il parere del Ministro delle Finanze sull'esenzione dal bollo per l'estratto conto bancario.
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Pertanto, se ricorrente il caso, è possibile richiedere al proprio Istituto di credito, qualora venga ancora addebitata l'impresa di bollo, l'esenzione dalla stessa, presentando apposita richiesta.
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Affinchè il soggetto che elargisce un'erogazione liberale nei confronti di un'associazione di volontariato possa usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali riconosciute dalla normativa è necessario che il versamento della somma avvenga tramite un intermediario abilitato, banca o posta, o attraverso altri sistemi idonei a garantire la verifica del versamento stesso. L'ente che riceve la somma deve rilasciare un documento che comprova l'avvenuto ricevimento dell'erogazione, in cui attesta, ad esempio, che il soggetto X ha versato Y euro a titolo di erogazione liberale all'associazione Z, per lo svolgimento della propria attività istituzionale
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La ritenuta del 27% operata dalla banca sugli interessi attivi che maturano sulla disponibilità di conto corrente rappresenta un costo per l'associazione ONLUS e, pertanto, deve essere registrata come tale all'interno della voce "Oneri di gestione".
- Premesso che per sponsorizzazione si intende qualsiasi prestazione, sia in denaro che in natura, volta a diffondere presso il pubblico un'immagine positiva di sé, del proprio marchio o dei propri prodotti o servizi, un'organizzazione di volontariato che riceve contributi da parte di aziende verso, ad esempio, la riproduzione di un marchio commerciale su alcuni gadgets, non è tenuta ad alcun adempimento di tipo fiscale purché si tratti di un'attività occasionale.
- Diversamente si configurerebbe l'ipotesi di attività commerciale con le conseguenze legate allo svolgimento di tali attività, come l'apertura di partita Iva e la tenuta dei registri contabili previsti dal DPR 633/72.
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A seguito del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, i contribuenti titolari di partita Iva, dall'01.10.2006 (se trattasi di enti soggetti all'Ires) o dal 01/01/2007 (per gli altri soggetti) sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti esclusivamente mediante modalità telematiche, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (commercialisti, ecc.). La C.M. 4.8.2006, n. 28/E ha, tuttavia, precisato che sono esclusi dall'obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i soggetti non titolari di partita Iva, che possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del Concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. Pertanto, gli enti non commerciali (associazioni di volontariato incluse) che svolgono esclusivamente l'attività istituzionale con l'utilizzo del solo codice fiscale (e non sono, quindi, in possesso di un numero di partita Iva), se devono effettuare versamenti fiscali e previdenziali possono ancora utilizzare il modello F24 cartaceo recandosi presso una banca o un ufficio postale.
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In linea di massima le associazioni di volontariato sono tenute al pagamento sia del pedaggio autostradale sia del bollo auto. La possibilità di usufruire dell'esonero al pagamento del pedaggio autostradale è prevista solamente per i mezzi con targa CRI e per i mezzi delle AdV "adibiti al soccorso", nonché per quelli della protezione civile. In tutti i casi è necessario che i mezzi siano muniti dell'apposito contrassegno previsto dal DPR 495/92. Pertanto, tutti gli altri mezzi, ivi compresi gli autoveicoli utilizzati dalle organizzazioni di volontariato nel normale svolgimento della propria attività (che non sia "di soccorso"), sono tenuti al pagamento del pedaggio autostradale. La possibilità di usufruire dell'esenzione dal pagamento del bollo auto è limitata, invece, alle AdV in possesso di mezzi adattati al trasporto di persone disabili, a condizione che utilizzino tali mezzi per il trasporto esclusivo di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche e che siano in possesso di apposita licenza o di autorizzazione analoga rilasciata dal Comune di competenza. In tutti gli altri casi il bollo auto è dovuto.
In linea di massima si dovrebbe pagare, seppur in misura ridotta, l'imposta di pubblicità , in ogni caso prima di tutto sarebbe opportuno rivolgersi alla SIAE. Qui di seguito pubblichiamo un breve estratto esplicativo:
Imposta pubblicità (17.12 kB)
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