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Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Modifiche al Testo Unico_ NB Volontariato PDF Stampa

Oggetto: modifiche al Testo Unico della Sicurezza del Lavoro (decreto 81/2008).

Le modifiche apportate al TU della sicurezza, con decreto in vigore dal 20 agosto 2009, riguardanti il Volontariato, contemplano gli obblighi verso i volontari.


Sinteticamente le novità.


All’art. 3, comma 3-bis:
le disposizioni del decreto 81/2008, ante modifiche, saranno applicate entro il 31/12/2010 mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro,
ovvero si rinvia a quella data o a successiva l’applicazione del vecchio disposto per cui i volontari sono assimilati a lavoratori.

All’art. 12-bis:
nei confronti dei volontari si applicano le disposizione dell’art. 21,
ovvero i volontari sono assimilati a lavoratori autonomi che, in proprio, sono tenuti ad assolvere ai dispositivi di protezione individuali, all’uso di attrezzature conformi, al tesserino di riconoscimento, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria; a carico del Datore di lavoro dell’Associazione di volontariato rimane l’obbligo di fornire ai volontari le necessarie informazioni sui rischi specifici dell’attività da svolgere, le misure di prevenzione ed emergenza adottate e i rischi derivanti da attività interferenti.

NOTA BENE:

Naturalmente per i lavoratori dipendenti rimane in vigore quanto già previsto dal decreto, con annessi obblighi: corsi di formazione, nomina addetti, valutazione dei rischi, ecc.






 
Approfondimenti sulla sicurezza PDF Stampa

 La rubrica "Sicurezza negli ambienti di lavoro" contiene approfondimenti di carattere operativo relativamente alla prevenzione infortuni, prevenzione incendi, sicurezza alimentare, normativa tecnico urbanistica, edilizia e impianti, normativa ambientale, sistema qualità che possono interessare le associazioni nello svolgimento delle loro attività.

Periodicamente viene aggiornata e vengono inseriti nuovi articoli redatti dall'ing. Beltrame e pubblicati anche sulla rivista Ciesse Informa.

Buon approfondimento! 

 

 

 

Impianti elettrici temporanei di fiere, mostre e stand

Di recente sono state pubblicate le nuove norme relative agli impianti elettrici installati negli stand fieristici ed espositivi (norma CEI 64-8 var. 2 / CENELEC HD 384).
I campi di applicazione delle nuove norme sono i seguenti
- fiera: evento inteso a esporre e/o vendere prodotti in ogni luogo idoneo, locale, edificio e struttura temporanea
- mostra: esposizione o prestazione in ogni luogo idoneo, locale, edificio e struttura temporanea
- stand: area o struttura temporanea utilizzata per esposizione, commercializzazione, vendita o divertimento
Va precisato innanzitutto che comunque l'installazione dovrà essere realizzata sempre e solo da un elettricista autorizzato che, a fine lavori, dovrà rilasciare il certificato di conformità dei lavori eseguiti, a norma della L. 46/90.
Seguono quindi le prescrizioni di cui di massima si dovrà dare attuazione da parte dell'Ente che organizza o allestisce gli stand.
L'origine dell'alimentazione elettrica è rappresentata da una presa a spina, o i morsetti di un gruppo elettrogeno, ecc. e quindi si risponde da questo punto in poi.
La tensione nominale massima di alimentazione non deve superare i 230 V in alternata.
I fattori di sollecitazione esterna particolarmente incidenti sugli impianti, che si devono tenere in considerazione, sono la presenza di acqua e le possibili azioni meccaniche sulle condutture.
La protezione contro i contatti diretti deve essere realizzata unicamente mediante l'isolamento delle parti attive, o involucro e barriere: non è ammessa quindi la realizzazione di ostacoli, distanziamenti, ecc.
La protezione contro i contatti indiretti deve avvenire mediante l'interruzione automatica dell'alimentazione, l'impiego di componenti adeguati e la separazione elettrica. Non sono ammesse le misure di protezione realizzate mediante luoghi non conduttori e il collegamento in equipotenziale locale non connesso a terra. Il collegamento di terra deve essere specifico (tipo TN-S). Specifiche sono le misure di protezione che devono essere adottate contro gli effetti termici e l'incendio.
La protezione dei conduttori deve essere assicurata per mezzo di isolamento o mediante barriere o involucri. I cavi devono essere protetti all'origine mediante interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 300 mA e tutti i circuiti terminali, diversi da quelli per l'illuminazione di sicurezza, devono essere protetti con una corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA.
Gli apparecchi illuminanti, e altri componenti, aventi elevate temperature, devono essere adeguatamente protetti, installati e posizionati in accordo con le relative norme e installati lontani da materiali combustibili.
Le apparecchiature di comando devono essere poste all'interno di quadri chiusi, apribili solo mediante l'uso di chiave o apposito attrezzo, oppure in alternativa in locali chiusi (a eccezione di apparecchiature di comando appositamente progettate e destinate a essere azionate da persone comuni).
La protezione meccanica dei cavi, che deve tener conto della presenza di pubblico, può essere anche costituita dall'armatura del cavo, in ogni caso i cavi devono essere conformi alla serie delle specifiche norme CEI.
Le condutture devono essere realizzate n modo da ridurre al minimo la probabilità di innesco e propagazione dell'incendio e al fine di limitarne i danni conseguenti.
Per gli ambienti interni che siano a maggior rischio di incendio per l'elevata densità di affollamento o l'elevato tempo di sfollamento nelle situazioni di emergenza, se in assenza di un sistema di rivelazione incendi, i cavi devono essere del tipo non propaganti la fiamma e l'incendio, a bassissima emissione di fumi e gas tossici e corrosivi.
Gli apparecchi di illuminazione a portata di mano, installati al di sotto di 2.5 m dal piano del pavimento, e comunque tutti quelli che siano in qualche modo accessibili per contatto accidentale, devono essere posizionati, fissati e protetti in modo da prevenire i rischi di ferimento delle persone e accensione di materiale combustibile
Verifiche da eseguirsi sugli impianti una volta realizzati.
Gli impianti devono essere verificati dopo ciascuna installazione in loco, al fine di controllare il mantenimento di tutte le caratteristiche funzionali e di sicurezza dei componenti, e di accertare la corretta esecuzione dell'impianto. Le verifiche, di cui ad apposito verbale, devono essere eseguite conformemente alle specifiche norme CEI 64-8, ovvero secondo un primo esame a vista e successive prove strumentali di protezione contro i contatti indiretti (prova della continuità dei conduttori di protezione, verifica della funzionalità dei dispositivi di protezione, misura della resistenza dell'impianto di terra o dell'impedenza dell'anello di guasto). E' consigliabile anche l'esecuzione di una misura della resistenza di isolamento dell'impianto, oltre che di una prova della sua funzionalità.

 

Prescrizioni per il montaggio e l'uso delle strutture a tenda autoportanti espositive fornite dal CSV: manifestazioni realizzate in gazebo esterni

Quando nelle manifestazioni espositive da svolgersi all'aperto si utilizzano gazebo a tenda, andrebbero sempre verificate alcune prescrizione cautelative. Di seguito si elencano delle raccomandazioni da verificare affinché le strutture non siano causa di nocumento a persone e cose. Sui rischi di incendio il telo di copertura deve essere omologato come materiale di classe 1 di reazione al fuoco, con la caratteristica quindi di non propagare la fiamma. Staticamente la struttura deve essere progettata per resistere ai possibili carichi da vento, con conseguente diversa possibilità di utilizzo in base al peso della zavorra che viene utilizzata (a titolo di esempio una zavorra di 30 kg potrebbe essere idonea a sostenere una velocità del vento massima di 40 km/h). L'Ente organizzatore della manifestazione deve verificare che il gazebo montato sia stato previsto secondo un preciso progetto a firma di un professionista abilitato. Si fa presente che tutto il Friuli è classificato come zona 1, con velocità del vento massima in 90 km/h, e che la zona di Trieste è classificata come 8 (vento di bora), con la velocità che è di 110 km/h. Pertanto buona regola sarà sempre quella di verificare, prima e durante le Manifestazioni, che le condizioni di velocità del vento siano compatibili con la resistenza certificata dal progetto. Nel caso di giornate con valori di velocità delle raffiche superiori a quelle previste, le strutture non potranno essere montate.
Per quanto riguarda la capacità portante delle strutture, sarà da tener sempre in debito conto il carico
massimo dichiarato nel progetto (espresso di regola in kg/mq), che dovrà corrispondere al sovraccarico applicato a ogni singola struttura espositiva (elementi espositivi, attrezzature, macchine, ecc.), distribuito sulla base di appoggio a terra della stessa. A fine montaggio comunque l'allestitore deve rilasciare, a corredo del progetto delle strutture portanti e della conformità dei materiali (classe di reazione al fuoco), una certificazione di corretto montaggio.
 

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