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L'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali.
Inoltre le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale acquisiscono di diritto la qualifica di ONLUS.
CHI PUO' ISCRIVERSI
In base alla LR 12/1995 "possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno 180 giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti" (art. 6). Le Associazioni devono avere sede in Friuli Venezia Giulia e godere di autonomia amministrativa e patrimoniale.
Nello statuto e negli accordi degli aderenti dell'Organizzazione devno essere espressamente previsti i seguenti requisiti:
1) Assenza di fini di lucro
2) Democraticità della struttura
3) Elettività delle cariche associative
4) Gratuità dellee cariche associative
5) Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti all'organizzazione
6) Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
7) Obblighi degli aderenti
8) Diritti degli aderenti
9) Obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti
10) Modalità di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea
COME ISCRIVERSI
Deve essere presentata domanda alla Presidenza della Giunta Regionale secondo il modulo sottostante:
Qui di seguito trovate il regolamento della Regione che disciplina le modalità di iscrizione e l'elenco dei settori di attività.
Il Centro Servizi per il Volontariato è a disposizione e offre consulenza per tutte le informazioni e chiarimenti che dovessero essere necessari per la compilazione della richiesta
Dal sito FVG-Solidale
Struttura del Registro
Nel Registro sono annotati:
a) numero progressivo d’iscrizione;
b) denominazione dell’organizzazione di volontariato;
c) sede legale;
d) settori d’iscrizione.
Il Registro è articolato nei seguenti settori, come previsto dall’articolo 6 della legge regionale 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni:
a) settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;
b) settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;
c) settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;
d) settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell’utente dei pubblici servizi, attività innovativa non rientrante nei precedenti settori;
e) settore solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia;
f) settore della protezione civile;
g) settore del servizio civile sostitutivo.
Le organizzazioni di volontariato che chiedono l’iscrizione in più settori debbono comunicare il settore ritenuto prevalente in relazione all’attività effettivamente svolta.
L’organizzazione di volontariato iscritta al Registro è tenuta a comunicare eventuali modificazioni dello Statuto o dell’accordo tra gli aderenti, trasmettendo copia autenticata o registrata degli atti adottati dall’assemblea; è tenuta inoltre a comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonchè altri fatti rilevanti ai fini dell’iscrizione al Registro.
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