| Statuto |
|
|
|
Pagina 1 di 4 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE Di ORGANISMI PER LA GESTIONE DEL CENTRO Di SERVIZI REGIONALE Di CUI ALLA LEGGE N.266/1991
Art. 1 Costituzione
1.E' costituita l'associazione denominata "Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli-Venezia Giulia". 2. Essa ha sede legale in Pordenone, Viale Martelli 51, è apartitica, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica
Art. 2 Finalità
1. L'Associazione direttamente o tramite accordi e convenzioni con altre associazioni, o con enti locali, università, fondazioni, enti privati o singoli privati svolge attività a favore di tutte le realtà del volontariato, presente sul territorio regionale, tramite la gestione del "Centro di Servizi" di cui alla L. 266/91 e L.R. 12/95, e fornisce le prestazioni previste dalla legge, nonché quelle che si rendono necessarie per rispondere alle esigenze che potranno esser espresse dai gruppi e dalle organizzazioni di volontariato. 2. L'Associazione si pone l'obiettivo di: - favorire il coordinamento delle iniziative di volontariato per settore di attività e per ambito territoriale di intervento; - stimolare forme di partecipazione dei volontariato alla vita pubblica per la costruzione del bene comune; - sollecitare una progettualità comune nel mondo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e l'originalità. 3. A questo scopo l'associazione potrà: - promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative, le attività e le progettualità del volontariato della Regione Friuli- Venezia Giulia; - favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato, specie tra quelle che operano nello stesso settore, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze; - approfondire, attraverso ricerche e studi, la conoscenza del mondo del volontariato e diffondere le informazioni acquisite; - valorizzare le opportunità legislative volte a sostenere e ad incentivare le attività di volontariato; - stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare, di conseguenza, gli interventi più opportuni per rimuovere le cause che producono disagio, malessere, sofferenza e per cercare di tutelare i diritti delle persone indifese; - predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione; - fornire consulenze (legali, fiscali ecc.), assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà; - offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell'area regionale; - allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari; - verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi finalizzati a soddisfare le attese delle persone con gravi problemi economici, sociali, sanitari o relazionali. 4. L'associazione può collegarsi con tutte quelle istituzioni, sia pubbliche che private, che permettano il migliore perseguimento delle finalità di cui sopra. 5. Le attività ed i servizi dell'Associazione sono forniti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non al Registro Regionale di cui alla Legge n. 266/91, a titolo gratuito, senza alcun fine di lucro e a fini esclusivi di solidarietà.
|