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Statuto PDF Stampa

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE Di ORGANISMI PER LA GESTIONE DEL CENTRO Di SERVIZI REGIONALE Di CUI ALLA LEGGE N.266/1991

Art. 1

Costituzione

1.E' costituita l'associazione denominata "Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli-Venezia Giulia".

2. Essa ha sede legale in Pordenone, Viale Martelli 51,  è apartitica, non  persegue fini di lucro, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica

Art. 2

Finalità

1. L'Associazione direttamente o tramite accordi e convenzioni con altre associazioni, o con enti locali, università, fondazioni, enti privati o singoli privati svolge attività a favore di tutte le realtà del volontariato, presente sul territorio regionale, tramite la gestione del "Centro di Servizi" di cui alla L. 266/91 e L.R. 12/95, e fornisce le prestazioni previste dalla legge, nonché quelle che si rendono necessarie per rispondere alle esigenze che potranno esser espresse dai gruppi e dalle organizzazioni di volontariato.

2. L'Associazione si pone l'obiettivo di:

-         favorire il coordinamento delle iniziative di volontariato per settore di attività e per ambito territoriale di intervento;

-         stimolare forme di partecipazione dei volontariato alla vita pubblica per la costruzione del bene comune;

-         sollecitare una progettualità comune nel mondo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e l'originalità.

3. A questo scopo l'associazione potrà:

-         promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative, le attività e le progettualità del volontariato della Regione Friuli- Venezia Giulia;

-         favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato, specie tra quelle che operano nello stesso settore, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;

-         approfondire, attraverso ricerche e studi, la conoscenza del mondo del volontariato e diffondere le informazioni acquisite;

-         valorizzare le opportunità legislative volte a sostenere e ad incentivare le attività di volontariato;

-         stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare, di conseguenza, gli interventi più opportuni per rimuovere le cause che producono disagio, malessere, sofferenza e per cercare di tutelare i diritti delle persone indifese;

-         predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;

-         fornire consulenze (legali, fiscali ecc.), assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;

-          offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell'area regionale;

-          allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari;

-          verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi finalizzati a soddisfare le attese delle persone con gravi problemi economici, sociali, sanitari o relazionali.

4. L'associazione può collegarsi con tutte quelle istituzioni, sia pubbliche che private, che permettano il migliore perseguimento delle finalità di cui sopra.

5. Le attività ed i servizi dell'Associazione sono forniti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non al Registro Regionale di cui alla Legge n. 266/91, a titolo gratuito, senza alcun fine di lucro e a fini esclusivi di solidarietà.

 

 

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